Contratto per la partecipazione al gioco a distanza di seguito denominato “contratto”

TRA

La società bwin Italia S.R.L, titolare della concessione n. 15026 per l’esercizio delle seguenti tipologie di gioco: "scommesse sportive", "scommesse ippiche", "concorsi a pronostici sportivi ed ippici", "giochi di ippica nazionale", "giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo ed in modalità diversa dal torneo", "bingo", "giochi di sorte a quota fissa", "lotterie istantanee telematiche", "giochi numerici a totalizzatore" con sede in Italia, Via Filippo Turati, 30, 20121 Milano n.partita IVA / codice fiscale 05522130961 rappresentata dal/la signor/a ____________________________.

di seguito denominata il “Concessionario”;

E

Il/La signor/a_______________________________________________________ nato/a a ________________________ provincia di _______ il ___ / ___ / _______ Stato di nascita ______________residente a ________________________________ provincia di____________CAP_________via/piazza___________________ n. ____ codice fiscale _______________________________________________________ documento di identità tipo_________________ n.___________________________ rilasciato da _________________________ scadenza ________________________ indirizzo e-mail ______________________________________________________ telefono fisso n. _________________ e/o telefono mobile n. __________________

di seguito denominato il “Cliente”;

di seguito denominate le “Parti”;

PREMESSO

  1. che l’articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge Comunitaria 2008, reca disposizioni in materia di esercizio e raccolta a distanza dei giochi pubblici e che la convenzione-tipo, l’atto integrativo e la carta dei servizi hanno stabilito la disciplina del rapporto di concessione dell’esercizio dei giochi pubblici ai sensi del medesimo articolo 24 delle legge n. 88 del 2009;
  2. che il Cliente dichiara espressamente di aver preso integrale conoscenza ed inteso in ogni sua parte il contenuto delle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
  3. che il Concessionario ha titolo alla raccolta a distanza ai sensi delle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
  4. che il Concessionario intende fornire ai propri clienti il pacchetto di servizi necessario per effettuare il gioco a distanza secondo le modalità ed i termini di cui alle disposizioni richiamate nella precedente lettera A;
  5. che il Concessionario dispone, a tal fine, di una piattaforma informatica sulla quale viene allocato, al momento della sua attivazione, il conto di gioco del Cliente per il gioco a distanza;
  6. che il Cliente, avendo preso conoscenza del contenuto delle disposizioni di cui alla precedente lettera A, è consapevole che la partecipazione al gioco a distanza è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
    1. maggiore età;
    2. codice fiscale italiano;
    3. stipula di un contratto di conto di gioco personale infruttifero;
  7. che il Concessionario, ai sensi della normativa vigente, può detenere un solo contratto attivo di conto di gioco con ciascun giocatore;
  8. che il Concessionario dispone, per la raccolta di tutti i giochi per i quali è autorizzato da AAMS, di uno o più siti internet individuati dai seguenti indirizzi: bwin.it, (di seguito denominati “siti”) e degli indirizzi di posta elettronica, ovvero di posta elettronica certificata, servizioclienti@bwin.it, ovvero di ulteriori siti comunicati e pubblicati da AAMS sul proprio sito istituzionale;
  9. che l’attività di raccolta del gioco del Concessionario tramite internet può avvenire esclusivamente tramite i siti indicati al punto precedente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Valore delle premesse

  1. Le premesse, assumendo espressamente valore pattizio tra le Parti, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che annulla e sostituisce qualsiasi eventuale contratto per il servizio di accettazione del gioco a distanza precedentemente stipulato tra le Parti.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

  1. Oggetto del contratto è l’attivazione di un conto di gioco infruttifero, residente sul sistema di conti di gioco di cui si avvale il Concessionario, intestato esclusivamente al Cliente, per la partecipazione al gioco a distanza.
  2. Il Concessionario consente al Cliente la partecipazione a distanza a tutti i giochi per l’esercizio dei quali è stato autorizzato da AAMS
  3. Il Cliente ha notizia ed esprime il proprio consenso all’ampliamento dell’offerta fruibile mediante il conto di gioco, solo ed esclusivamente a seguito dell’avvenuto accesso al proprio conto di gioco mediante identificazione del Cliente tramite il codice identificativo del conto di gioco (Username o Login) ed il codice personale (password).

Articolo 3 – Modalità di conclusione del contratto

  1. Lo schema del presente contratto è disponibile, in versione scaricabile, sui siti internet del Concessionario, indicati alla lettera H delle premesse, ed è conforme allo schema di contratto disponibile sul sito internet di AAMS www.aams.gov.it.
  2. Lo schema di contratto può essere scaricato dal Cliente sul proprio computer e, compilato in ogni sua parte, stampato e sottoscritto dal Cliente stesso, deve essere inviato, corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità valido e dal codice fiscale, al Concessionario, mediante raccomandata a/r, al seguente indirizzo:
    bwin Italia S.R.L
    Via Filippo Turati, 30, 20121 Milano
  3. La trasmissione del contratto firmato, della copia del documento di identità e del codice fiscale, può avvenire anche a mezzo fax, al numero: 0039 06 45210089.
  4. Il contratto può essere concluso anche con modalità telematiche, nel rispetto dei criteri definiti dagli artt. 52 e 53 del d. lgs. n. 206 del 2005, nonché di quanto previsto dal d. lgs. n. 231 del 2007. Resta fermo che il cliente deve inviare, entro 30 giorni e in ogni caso prima di riscuotere le vincite, copia del proprio documento di identità anche a mezzo di trasmissione ad uno degli indirizzi di posta elettronica ovvero di posta elettronica certificata indicati alla lettera H delle premesse.
  5. Il contratto è contraddistinto con il codice identificativo _______________________________ apposto automaticamente a cura del Concessionario ed è univocamente numerato nell’ambito del rapporto concessorio.

Articolo 4 - Attivazione del conto di gioco

  1. Le operazioni derivanti dall’esecuzione del contratto di conto di gioco, relative a giocate, vincite e rimborsi di giocate, ricariche, bonus e riscossioni, sono registrate sul conto di gioco.
  2. Il conto di gioco del Cliente è dotato di codice identificativo (username o login) univocamente associato con il numero di repertorio del contratto e di codice personale (password).
  3. Il codice personale è conosciuto solo dal Cliente che ne è responsabile esclusivo della custodia e che può modificarlo autonomamente in qualsiasi momento. Le modalità di attivazione del conto di gioco e di modifica del codice personale sono pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse ed il Cliente dichiara espressamente di averne preso completa visione e di averle comprese.
  4. Il Cliente, ove lo ritenga opportuno, può sospendere l’operatività del proprio conto di gioco, secondo le modalità, pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
  5. Il conto di gioco è attivato solo a seguito della convalida da parte del Sistema Centrale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  6. L’attivazione del conto di gioco, secondo le modalità di cui al presente articolo, è inoltre strettamente subordinata all’attivazione, da parte del Cliente, degli strumenti di autolimitazione, di cui all’articolo 24, comma 17, lettera e) della legge 7 luglio 2009, n. 88, e della conseguente scelta obbligatoria di un limite di deposito per periodo temporale.
  7. Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto il contratto con firma autografa e lo abbia trasmesso al Concessionario tramite raccomandata a/r ovvero fax, il prelievo delle vincite per il giocatore è attivato solo dalla data in cui il Concessionario lo riceve, debitamente sottoscritto e corredato dai relativi documenti.
  8. Le Parti congiuntamente ed espressamente convengono ed accettano incondizionatamente che l’utilizzo del conto di gioco rispetti le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 5 – Gestione del conto di gioco

  1. Sul conto di gioco sono abilitati i seguenti servizi:
    • accredito dell’importo dei versamenti/ricariche effettuati dal Cliente e dei bonus eventualmente assegnati dal Concessionario;
    • addebito, in presenza della necessaria provvista, dell’importo delle giocate richieste dal Cliente e convalidate da parte del sistema centrale di AAMS, con registrazione del numero identificativo della giocata stessa e delle poste iniziali;
    • accredito dell’importo delle giocate risultate vincenti e/o rimborsabili e della posta finale, entro un’ora dal momento della certificazione ufficiale dei risultati, fatte salve specifiche diverse disposizioni previste dal regolamento del singolo gioco;
    • addebito degli importi riscossi dal Cliente.
  2. Il Cliente può effettuare l’accredito di somme sul proprio conto di gioco mediante l’utilizzo di idonei strumenti di pagamento conformi alla normativa vigente ovvero mediante carte di ricarica prepagate accedendo all’apposita sezione dei siti indicati alla lettera H delle premesse. L’utilizzo di carte di ricarica prepagate è consentito esclusivamente al cliente che abbia già inviato il proprio documento di identità. Le modalità di accredito sono pubblicate dal Concessionario sui siti stessi.
  3. I servizi abilitati sul conto di gioco sono accessibili dai siti indicati alla lettera H delle premesse, mediante identificazione del Cliente, tramite il codice di identificazione del conto di gioco (username o login) ed il codice personale (password), secondo le modalità pubblicate, nei siti stessi, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
  4. I servizi di gioco sono accessibili secondo il calendario e negli orari, pubblicati sui siti, in cui è attivo il Sistema Centrale di AAMS.
  5. Il Cliente può effettuare giocate di import non superiore all’ammontare del credito di gioco, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dai regolamenti specifici di ciascun gioco, relativi agli importi ed al numero delle giocate ammesso, nonché dei limiti impostati dal Cliente tramite gli strumenti di autolimitazione.
  6. Il Concessionario si riserva di poter chiudere temporaneamente il servizio, previa autorizzazione di AAMS, senza alcun preavviso al Cliente, per esigenze organizzative o di manutenzione del sistema, salvi i diritti maturati dal Cliente.
  7. I dati di ogni singola operazione di gioco vengono trasmessi, secondo le modalità stabilite dai protocolli di comunicazione, dal Concessionario al sistema centrale di AAMS, ove sono registrate le giocate ed i relativi esiti. La registrazione della giocata e dell’esito sul sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, immediatamente contabilizzata sul conto di gioco, costituisce a tutti gli effetti ricevuta di gioco.
  8. Il Concessionario trasmette ad AAMS i dati anagrafici del Cliente in forma cifrata all’atto dell’apertura del conto di gioco, anche ai fini della validazione del codice fiscale comunicato.
  9. Il Concessionario registra immediatamente sul conto di gioco, provvedendo al relativo addebito o accredito, tutte le operazioni complete degli elementi identificativi, relativi a giocate, vincite, rimborsi, versamenti, ricariche, bonus, riscossioni e poste. La registrazione delle operazioni ed il saldo aggiornato del conto di gioco sono resi disponibili al giocatore immediatamente ovvero nei termini previsti dai rispettivi regolamenti dei singoli giochi.
  10. Il Concessionario consente le modalità di versamento e di ricarica del conto di gioco, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere avendone preso visione completa.
  11. Il Concessionario si riserva di concedere al Cliente bonus utilizzabili per effettuare giocate, dandogliene preventiva informazione sui siti indicate alla lettera H delle premesse ovvero mediante comunicazioni presso gli indirizzi del Cliente. I bonus possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco e non possono essere riscossi, né acquisiti nei casi in cui sia prevista la devoluzione del saldo all’erario. La riscossione delle vincite ottenute da giocate effettuate dal Cliente utilizzando i bonus è subordinata alle modalità stabilite dal Concessionario all’atto dell’erogazione del bonus stesso e preventivamente comunicate al Cliente.
  12. Il Cliente ha diritto alla riscossione, previa trasmissione di copia del documento d’identità, in qualsiasi momento, degli importi corrispondenti a vincite o rimborsi accreditati sul conto di gioco, salvo i casi di sospensione di cui all’articolo 14. Il Concessionario consente le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente, pubblicate sui siti indicati alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
  13. Il Concessionario può, nel rispetto delle disposizioni di AAMS e senza obbligo di motivazione, limitare l’importo accettabile di ciascuna giocata, nonché il numero massimo e le tipologie delle giocate consentite, ogniqualvolta ciò sia reso necessario per garantire l’affidamento dei giocatori, la sicurezza delle transazioni ed il regolare andamento della gestione del sito.
  14. Le giocate a distanza non possono essere annullate, salvo che nei casi espressamente previsti dai regolamenti dei singoli giochi.
  15. Mediante l’accesso al sito, una volta effettuata l’identificazione, il Cliente può verificare la situazione aggiornata in tempo reale del saldo del proprio conto di gioco e dei movimenti relativi almeno agli ultimi trenta giorni. I movimenti relativi a periodi antecedenti sono forniti dal Concessionario su richiesta del Cliente.
  16. Il Cliente può, altresì, consultare il dettaglio analitico di tutte le giocate il cui esito non è ancora certificato e delle giocate con esito già certificato, effettuate almeno negli ultimi trenta giorni. Il dettaglio analitico relativo a periodi antecedenti è fornito dal Concessionario su richiesta del Cliente.
  17. Il conto di gioco può essere consultato e movimentato solo ed esclusivamente dal Cliente e/o dal Concessionario per le operazioni di gestione necessarie e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali.
  18. Ciascuna pagina dei siti indicati alla lettera H delle premesse, accessibili successivamente alla identificazione, ed in particolare le pagine che riportano il saldo ed i movimenti del conto di gioco, nonché il dettaglio delle giocate effettuate riportano: il numero della concessione del Concessionario presso il quale è stato aperto il conto di gioco; la ragione sociale del Concessionario; il codice identificativo del conto di gioco; il codice fiscale del Cliente giocatore. I medesimi dati sono anche riportati nella stampa di ciascuna di tali pagine. Il numero della concessione e la ragione sociale del Concessionario sono riportati su ciascuna pagina dei siti indicati alla lettera H anche precedentemente alla identificazione.
  19. Il Concessionario conserva il dettaglio analitico dei movimenti inerenti il conto di gioco del Cliente e delle giocate effettuate per un periodo di cinque anni. Tali informazioni sono a disposizione del Cliente che può richiederle al Concessionario secondo le modalità pubblicate sul sito indicato alla lettera H delle premesse che il Cliente medesimo dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
  20. Eventuali contestazioni relative all’estratto conto ed al dettaglio analitico delle giocate devono pervenire per iscritto alla sede del Concessionario ovvero tramite posta elettronica, ovvero tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi di cui alla lettera H delle premesse.

Articolo 6 - Effettuazione delle giocate

  1. Il Concessionario rende noto al Cliente l’importo minimo e massimo di ogni singola giocata oltre che quello dell’importo massimo della vincita consentiti dalla normativa vigente e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale aggiornamento di tale importo, stabilito con appositi provvedimenti di AAMS.

Articolo 7 – Informazioni

  1. I regolamenti e la normativa vigente relativa ai giochi, le istruzioni per l’effettuazione delle giocate, il calendario e gli orari di accesso ai giochi, i palinsesti, nonché ogni altra informazione inerente sia le scommesse, quali gli avvenimenti oggetto di scommessa, le quote, gli esiti degli avvenimenti, sia gli altri giochi, sono pubblicati sui siti del Concessionario indicati alla lettera H delle premesse.
  2. Il Concessionario assicura il costante aggiornamento delle informazioni secondo quanto ufficializzato dagli Organismi competenti e dal sistema centrale di AAMS.

Articolo 8 - Comunicazioni a tutela del giocatore

  1. Il Concessionario pubblica sui propri siti informazioni a tutela del giocatore, in materia di gioco responsabile, di rischi di patologie e di esclusione dei minori, nonché eventuali comunicazioni predisposte da AAMS.
  2. Nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, il Concessionario rende noto al Cliente l’utilizzo delle misure finalizzate all’autoesclusione e all’autolimitazione previste dalla normativa vigente, assicurandosi che il Cliente acceda al gioco solo dopo aver preso conoscenza delle stesse e averle impostate in relazione al proprio conto di gioco.

Articolo 9 - Costi dei servizi

  1. I servizi di accredito e di addebito degli importi sul conto gioco del Cliente sono gratuiti. È altresì gratuito il servizio di consultazione del saldo del conto di gioco, dei movimenti e del dettaglio analitico delle giocate.
  2. Il conto di gioco è infruttifero per il Cliente.

Articolo 10 - Obblighi e responsabilità del cliente

  1. Il Cliente è responsabile della correttezza e completezza delle informazioni e dichiarazioni fornite al Concessionario con la stipula e si impegna a comunicare tempestivamente allo stesso eventuali variazioni.
  2. La comunicazione di informazioni o dichiarazioni non corrette o incomplete o l’omessa trasmissione del documento di identità entro 30 giorni comporta la sospensione della operatività del conto di gioco sino al momento dell’effettivo ricevimento da parte del Concessionario delle necessarie integrazioni o rettifiche e, comunque, per un massimo di sessanta giorni, alla cui scadenza il contratto si intende risolto di diritto. L’eventuale saldo è messo a disposizione del cliente esclusivamente a seguito della trasmissione del proprio documento d’identità.
  3. Il Cliente è unico ed esclusivo titolare del conto di gioco che non può essere né ceduto né dato in uso a terzi. Il Cliente è il solo soggetto responsabile per l’utilizzo, in qualsiasi modo, del proprio conto di gioco da parte di terzi. L’eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di terzi del conto di gioco, comporta l’assunzione da parte del Cliente della piena responsabilità anche in ordine all’addebito di quanto dovuto sullo stesso.
  4. Nel caso in cui il Cliente consenta l’utilizzo del conto di gioco da parte di terzi il presente contratto è risolto di diritto e l’eventuale saldo è messo a disposizione del Cliente stesso subordinatamente alla trasmissione del documento di identità.
  5. Il Cliente utilizza il conto di gioco adottando comportamenti leali verso gli altri giocatori e nei confronti del Concessionario nonché conformi alla normativa vigente. In particolare il Cliente dichiara espressamente di aver preso completa visione e di aver compreso:
    • le politiche e i criteri adottati dal Concessionario per l’individuazione di frodi, di fenomeni di collusione e di utilizzo del conto di gioco da parte di soggetti diversi dal Cliente stesso;
    • la volontà di limitare detti fenomeni mediante politiche dissuasive del giocatore, realizzabili anche con l’eventuale pubblicazione, in un’apposita sezione dei siti indicati alla lettera H delle premesse, del nickname del giocatore sleale e la messa a disposizione degli altri operatori di gioco dei dati ad esso riferibili.
  6. Se il Concessionario viene a conoscenza che il Cliente abbia messo in atto frodi e o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto di gioco ad altri soggetti terzi può sospendere, informandone AAMS, il contratto fino all’accertamento dei fatti; qualora a seguito dell’accertamento compiuto, il Concessionario abbia gli elementi per ritenere che il Cliente abbia messo in atto frodi e/o fenomeni di collusione e/o abbia reso disponibile il proprio conto di gioco ad altri soggetti, il contratto è risolto di diritto e ne è data tempestiva informativa ad AAMS. Avverso le decisioni del Concessionario, il Cliente ha diritto di presentare reclamo alla commissione per la trasparenza dei giochi presso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Via della Luce, 34/a bis – 00153 Roma – Italia, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. Il Cliente, in caso di decisione favorevole, ha diritto all’indennizzo previsto dalla carta dei servizi.
  7. Il Concessionario è sin d’ora tenuto indenne da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni derivanti al Cliente e/o a terzi a causa dell’utilizzo del conto di gioco da parte di terzi, nonché a causa dell’uso fraudolento del conto stesso da parte del Cliente.

Articolo 11 - Ricarica e riscossione

  1. Il Concessionario può distribuire la ricarica al Cliente tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del titolare di sistema stesso.
  2. Il Concessionario può consentire al Cliente la riscossione mediante il circuito bancario o postale ovvero mediante gli strumenti conformi alla normativa vigente.

Articolo 12 - Obblighi e responsabilità del Concessionario

  1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera A delle premesse, ai fini del corretto svolgimento del gioco nonché della corretta gestione del conto di gioco il Concessionario è obbligato:
    • ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età nonché ad acquisirne il codice fiscale;
    • a stipulare un solo contratto con ciascun Cliente;
    • a conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione;
    • ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del titolare del contratto;
    • a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto;
    • a controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco;
    • a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i saldi ed i movimenti dei conti di gioco, nonché il dettaglio analitico delle giocate;
    • a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare le giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS;
    • a consentire al Cliente la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi;
    • a non disporre delle somme depositate sui conti di gioco, escluse le operazioni di addebito e di accredito derivanti dall’esercizio dei giochi oggetto del contratto, e a gestire le stesse esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali dedicati;
    • a chiedere l’esplicito consenso del Cliente alla prosecuzione del rapporto contrattuale nel caso di variazione della ragione sociale del Concessionario.
  2. Inoltre lo stesso Concessionario è responsabile:
    • del corretto utilizzo di sistemi per la connessione del Cliente al gioco a distanza, dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l’autenticazione dei sistemi stessi, nonché la protezione dei dati scambiati e ad impedire accessi non autorizzati ai propri sistemi nonché l’intercettazione e l’alterazione dei dati scambiati;
    • della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco adottando a tal fine opportune modalità che individuino univocamente l’origine degli importi disponibili sul conto di gioco;
    • della corretta e tempestiva esecuzione delle operazioni di accredito dei versamenti e delle ricariche, dei bonus, delle vincite, dei rimborsi e delle poste finali sul conto di gioco;
    • della correttezza e puntualità delle operazioni di riscossione nei confronti dei giocatori.

Articolo 13 - Efficacia e durata

  1. Il presente contratto è valido ed efficace a decorrere dalla data di stipula fino alla data di scadenza della concessione.
  2. Entrambe le parti possono manifestare volontà di recedere dal contratto, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 15.

Articolo 14 - Sospensione dell’esecuzione

  1. Il Concessionario su propria iniziativa, ovvero su espressa richiesta di AAMS o dell’autorità giudiziaria può, in ogni momento, comunicando la motivazione al Cliente, sospendere l’esecuzione del contratto per non più di centottanta giorni consecutivi quando ciò sia reso necessario per garantire la trasparenza, la sicurezza, il regolare andamento del servizio e della sua gestione, nonché a causa di forza maggiore.

Articolo 15 - Recesso

  1. E’ riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di recesso dal contratto.
  2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 55, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo, al Cliente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della dichiarazione mediante lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo.
  3. Il Cliente può esercitare altresì il recesso in qualsiasi momento, senza preavviso, indirizzando apposita comunicazione alla sede del Concessionario. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione.
  4. Il Cliente può, altresì, recedere dal contratto inoltrando la propria manifestazione di volontà, sottoscritta con firma elettronica, ad uno degli indirizzi di posta elettronica, ovvero di posta elettronica certificata, del Concessionario indicati alla lettera H delle premesse, in tal caso il recesso decorre dal momento dell’invio del messaggio.
  5. Il Concessionario può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o tramite fax, nonché messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma elettronica, da inoltrarsi agli indirizzi del Cliente almeno quindici giorni prima della data nella quale il recesso ha efficacia.
  6. Nel caso in cui il Cliente abbia esercitato il diritto di recesso dal contratto, il Concessionario non può stipulare un nuovo contratto con il medesimo Cliente prima che siano decorsi quindici giorni dalla data di recesso.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto

  1. Il presente contratto si intende risolto in caso di revoca o decadenza della concessione da parte dell’Autorità pubblica.
  2. L’avvenuta risoluzione del contratto è oggetto di comunicazione scritta al Cliente, con espressa indicazione delle modalità di esercizio del diritto di riscossione, di cui all’articolo 17.

Articolo 17 - Estinzione del conto di gioco

  1. Il conto di gioco si estingue in tutti i casi in cui viene meno il vincolo contrattuale, con diritto di riscossione dell’importo in giacenza da parte del Cliente, a fronte del rilascio di quietanza e secondo le modalità di riscossione, ammesse ai sensi della normativa vigente (ivi compresi gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio), pubblicate sul sito di cui alla lettera H delle premesse, che il Cliente dichiara espressamente di ben conoscere ed intendere, avendone preso visione completa.
  2. Nel caso trascorrano tre anni dalla sua ultima movimentazione, il conto di gioco va considerato estinto e l’importo dell’eventuale saldo devoluto all’erario.

Articolo 18 - Trattamento dei dati

  1. Le informazioni fornite dal Cliente, in forza del presente contratto, costituiscono dati personali del Cliente ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modificazioni. Con riferimento al citato decreto legislativo:
    1. il Concessionario, è titolare autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti connessi alla gestione delle attività di gioco (ivi inclusi gli obblighi di legge e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 20 dell’atto di convenzione);
    2. AAMS è titolare autonomo del trattamento dei dati personali del Cliente relativamente a tutti gli aspetti inerenti finalità istituzionali e di controllo pubblico che le competono.
  2. Il conferimento dei dati personali del Cliente per le finalità di cui al precedente comma 1, è condizione necessaria per la conclusione del contratto di conto di gioco. Con la sottoscrizione del presente contratto, secondo le modalità di cui all’articolo 3, il Cliente prende atto del contenuto del presente articolo ed acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte rispettivamente del Concessionario e di AAMS per le finalità di cui allo stesso comma 1. Il Concessionario ed AAMS, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, adottano tutte le misure necessarie ed idonee a preservare e tutelare la riservatezza del Cliente.
  3. Il Cliente prende atto che tutti i dati relativi ai movimenti ed ai saldi del conto di gioco ed i propri dati identificativi in forma criptata, sono incondizionatamente trasmessi, dal Concessionario ad AAMS per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali e di controllo pubblico.
  4. Il Cliente prende atto che i propri dati personali sono, eventualmente e se necessario, trasmessi dal Concessionario e da AAMS a società sub- fornitrici di servizi necessari per la realizzazione delle attività di gioco oggetto del contratto, ai sensi del successivo comma 7.
  5. Il Cliente prende atto che il Concessionario, ai sensi dell’articolo 130, comma 4 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche, e del provvedimento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008, può inviare agli indirizzi e-mail e di domicilio, indicati dal Cliente al momento della conclusione del contratto di conto di gioco, materiale informativo e pubblicitario relativo esclusivamente a giochi e servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto o materiale necessario al compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, fermo restando il diritto del Cliente di opporsi in ogni momento al trattamento in occasione della ricezione o al momento della raccolta di eventuali informazioni secondo le modalità prescelte dal concessionario: comunicazione tramite mail all’indirizzo legal@bwin.it . Tale opposizione non produrrà alcuna conseguenza sull’erogazione delle attività di gioco.
  6. AAMS e gli altri Responsabili del trattamento dei dati dalla stessa designati restano estranei a tali attività, fermo restando che il Concessionario è l’unico soggetto responsabile nei confronti del Cliente per tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza della normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche.
  7. Qualora il Concessionario intenda trattare i dati personali del Cliente per ulteriori e diverse finalità (quali, per esempio profilazione e cessione dei dati a terzi), dovrà informare preventivamente il Cliente raccogliendone, ove necessario, il relativo esplicito consenso. AAMS e gli altri Responsabili del trattamento dei dati dalla stessa designati restano estranei a tale attività, fermo restando che il Concessionario è l’unico soggetto responsabile nei confronti del Cliente per tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza della normativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni e modifiche.
  8. Il trattamento dei dati personali del Cliente è effettuato sia con l’ausilio di strumenti informatici sia di supporti cartacei. I dati personali del Cliente sono accessibili agli incaricati di AAMS e del Concessionario, nominati incaricati del trattamento, e possono altresì essere comunicati a società esterne che prestano attività accessorie e strumentali a quelle dei due titolari autonomi. Le predette società sono nominate Responsabili del trattamento.
  9. Il Cliente può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo) mediante richiesta rivolta, quanto ad AAMS a Direzione per i giochi – Gioco a distanza, quanto al Concessionario a legal@bwin.it.

Articolo 19 – Integrazioni e variazioni contrattuali

  1. Qualsiasi modifica del presente contratto, previamente autorizzata da AAMS, deve risultare da atto scritto firmato dal Cliente e dal Concessionario o a seguito di specifica adesione mediante modalità telematiche.
  2. L’accettazione della proposta di modifica in forma scritta deve essere recapitata al Concessionario tramite lettera raccomandata a/r, tramite fax, ovvero mediante messaggio di posta elettronica, ovvero di posta elettronica certificata, e si intende validamente eseguita al ricevimento della stessa.

Articolo 20 - Legge regolatrice e Foro competente

  1. Il presente contratto è regolato ed interpretato secondo il diritto italiano.
  2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione, efficacia o validità della presente proposta e del relativo contratto di gioco è di competenza esclusiva del Foro di..................................................territorialmente competente, in osservanza dell’articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del Consumo, il quale prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. In ogni caso il Foro competente è italiano.
    E’ esclusa qualunque forma di risoluzione arbitrale delle controversie.

Il Cliente _________________________________

Il Concessionario ________________________________

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, entrambe le Parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

  • Articolo 4 – Attivazione del conto di gioco
  • Articolo 5 – Gestione del conto di gioco
  • Articolo 7 – Informazioni
  • Articolo 10 – Obblighi e responsabilità del Cliente
  • Articolo 12 – Obblighi e responsabilità del Concessionario
  • Articolo 14 – Sospensione dell’esecuzione
  • Articolo 15 – Recesso
  • Articolo 17 – Estinzione del conto di gioco
  • Articolo 20 – Legge regolatrice e Foro competente

Il Cliente _________________________________

Il Concessionario ________________________________